Le regole sui riscaldamenti per l’inverno 2022/2023

Il testo che segue è parte dell’articolo della redazione del sito Firstonline tranne l’introduzione in corsivo

Le continue oscillazioni- di solito al rialzo, solo occasionalmente al ribasso- del prezzo del gas naturale e le ben note vicende legate alla guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, insieme all’esplicita volontà di Putin di usare le forniture di gas russo all’Europa come arma di pressione e alle speculazioni dei mercati – fanno temere per la bolletta energetica del prossimo (e forse non solo) inverno. Più o meno tutti i governi sono corsi ai ripari, nei limiti del possibile. Ecco quanto stabilito dal governo Draghi prima del passaggio di consegne al governo di Giorgia Meloni.

Il decreto è stato firmato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che ha stabilito i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. L’obiettivo è di risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi di gas.

In base a quanto previsto, in tutta Italia, i riscaldamenti rimarranno accesi un’ora in meno al giorno rispetto al solito. Non solo, la stagione sarà ridotta di 15 giorni – si accenderanno una settimana dopo e si spegneranno una settimana prima – e la temperatura interna dovrà essere ridotta di un grado. Significa perciò che quest’inverno scenderà da 20 a 19 gradi nelle case, mentre negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilate si dovrà invece ridurre a 17 gradi. Le regole si applicano a tutti i sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale, ad esclusione delle utenze più sensibili come ospedali, case di cura per anziani, scuole, asili nido,piscine e saune oltre che agli edifici per attività industriali o artigianali per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti fissati per la temperatura dell’aria. Non si applicano inoltre agli edifici dotati di impianti alimentati prevalentemente ad energie rinnovabili. il decreto prevede alcune, specifiche, deroghe. In presenza di “situazioni climatiche particolarmente severe” i Comuni con provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Riscaldamenti: quando si accendono? Ecco le date zona per zona
L’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche. Di seguito ecco le date previste per ogni zona:

Zona A: 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo
Comuni: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle.
Zona B: 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo
Comuni: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.
Zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo
Comuni: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto.
Zona D: 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile
Comuni: Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì’, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo.
Zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile
Comuni: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano (il sindaco Sala ha firmato un’ordinanza secondo la quale incittà si dovrà aspettare il 29 ottobre), Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza.
Zona F: nessuna limitazione
Comuni Belluno, Cuneo.

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